Descrizione
Tipologia di documento
Elezioni Regionali 2024
La propaganda a mezzo affissione di stampa
Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.
TRA GLI ALLEGATI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 224 DEL 20/05/2024 DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVA TABELLA