Separazione e Divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

In presenza di determinate condizioni, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei due coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Con il Decreto Legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 le separazioni e di divorzi sono possibili, oltre che con una causa giudiziale, anche davanti all’Ufficiale dello Stato Civile oppure con convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato.

Immagine: Separazione e Divorzio
© Luis Prado - Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Cos'è

Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito dalla Legge n. 162/2014 permette ai coniugi di comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:

  • separazione personale;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
  • di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Nel caso in cui venga scelta la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, l'assistenza di un avvocato è facoltativa.

A chi si rivolge

Possono accedere a questa procedura i coniugi che:

  • hanno contratto matrimonio nel Comune di Verbania, oppure è il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in altro Comune o all'estero;
  • sono residenti nel Comune di Verbania (uno od entrambi).

NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui:

  • siano presenti figli minori;
  • siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’Art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
  • siano presenti figli economicamente non autosufficienti.
Copertura geografica
Verbania

Accedere al servizio

Presentata la dichiarazione sostitutiva in cui viene richiesto di procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni precedentemente stabilite all’Ufficio competente, l’Ufficiale di stato civile provvede all’acquisizione dei documenti utili al procedimento e una volta in possesso di quanto necessario fissa la data di redazione dell’accordo, previo contatto con i coniugi.

- Redazione dell’accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.

Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.

- Conferma dell’accordo

Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.

La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.

Cosa si ottiene (output)
Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
Dove recarsi
Uffici Comunali di Intra
Orari al pubblico:
Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08 maggio

E' possibile prenotare l'appuntamento allo sportello tramite il portale Prenotazione on-line

Lun
9.00 - 13.00
Mar
9.00 - 13.00, 14.30 - 17.15
Mer
9.00 - 13.00
Gio
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Ven
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10.00 - 13.00
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Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08 maggio
Mer
10.00 - 12.00
Valido dal 31/01/2020

Ulteriori dettagli

Cosa serve

Documentazione da presentare

Sono necessari:

  • la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai coniugi;
  • la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
Modulistica

Costi e vincoli

Da corrispondere in sede di conferma dell'accordo (2° appuntamento)
16 Euro

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell’obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).

Casi particolari

Per i cittadini stranieri, dimostrato il loro vincolo coniugale (non è necessaria la trascrizione del matrimonio ai sensi dell’art. 19 del DPR 396/2000), l’Ufficiale dello Stato Civile può procedere nei seguenti casi:

  1. uno dei due coniugi è italiano;
  2. il matrimonio è celebrato in Italia;
  3. il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante a stare in giudizio.

Contatti

Telefono - segreteria:
0323 542407

Telefono - segreteria:
0323 542408

Telefono - segreteria:
0323 542409

E-mail - segreteria:
stato.civile@comune.verbania.it

PEC - segreteria:
istituzionale.verbania@legalmail.it

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Ufficio Stato civile

Nascite - matrimoni - separazioni - cittadinanze - decessi

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Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 10 Novembre 2021