Presentata la dichiarazione sostitutiva in cui viene richiesto di procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni precedentemente stabilite all’Ufficio competente, l’Ufficiale di stato civile provvede all’acquisizione dei documenti utili al procedimento e una volta in possesso di quanto necessario fissa la data di redazione dell’accordo, previo contatto con i coniugi.
- Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli Avvocati.
Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In tale occasione verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.
- Conferma dell’accordo
Nel giorno concordato con l’Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all’Ufficiale di Stato Civile un’ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell’Art. 12, comma 3 del Decreto Legge n. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell’accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.
La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell’emissione dell'estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.