L'imposta di soggiorno nel Comune di Verbania è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Decorre dal 1° gennaio 2012.
Scopo
Il gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Verbania, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
Come
L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune di Verbania, per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Verbania. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi.
Costi
La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime (ad esempio per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere in rapporto alla loro classificazione in “stelle”).
ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le nuove tariffe IDS approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 309 del 04/08/2023 - il listino tariffario è pubblicato nella sezione MODULISTICA.
Locazioni Brevi
Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Dal 1 ottobre 2017 i pernottamenti in immobili, situati in Verbania, oggetto di locazioni brevi sono assoggettate ad imposta di soggiorno.
Le misure d'imposta, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26/09/2011, sono riportate nell'apposita tabella "Tariffe imposta di soggiorno" (vedi sezione allegati). La misura d'imposta relativa alle locazioni brevi è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 347 del 29/09/2017.
L'imposta non si applica dal 16° giorno per pernottamenti superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni.
A chi si rivolge
I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono:
- il proprietario che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione;
- il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione;
- il soggetto che gestisce il portale telematico, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.
I responsabili del pagamento sono tenuti:
ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
a richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell’imposta per ciascun soggiorno;
a presentare mensilmente al Comune una dichiarazione in via telematica entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento riportante:
il numero dei pernottamenti di spettanza del mese,
il numero dei pernottamenti esenti in base,
il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione,
gli estremi del versamento,
eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
a riscuotere l’imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
a versare al Comune di Verbania le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
mediante bonifico bancario alla Banca Pop. Di Sondrio Ag. di Verbania - Intra sul c/c n. 000005231X23 IBAN n. IT24 A056 9622 4000 0000 5231 X23 intestato a "COMUNE DI VERBANIA - IMPOSTA DI SOGGIORNO" riportando nella causale il codice fiscale e indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento
mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale presso il Tesoriere Comunale effettuabile negli sportelli della Tesoreria Comunale presso la Banca Pop. di Sondrio Ag. di Verbania Intra o Verbania Pallanza riportando nella causale il codice fiscale ed indicando mese ed anno a cui si riferisce il versamento;
alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.
a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
ATTENZIONE
Si informa che entro il prossimo 30 giugno 2024 salvo eventuale altra data prevista per legge, gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che semplicemente intervengono nel pagamento dei canoni delle cosiddette "Locazioni brevi", ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata superiore a 30 giorni, devono presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente link:
La dichiarazione annuale, che va presentata entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni mensili previste dal Comune ed all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo.
SI RICORDA CHE LE COMUNICAZIONI MENSILI DEVONO ESSERE PRESENTATE ANCHE NEL CASO IN CUI NEL MESE DI RIFERIMENTO NON CI SIAMO STATI OSPITI IN STRUTTURA.
LA CHISURA/SOSPENSIONE STAGIONALE DELL'ATTIVITA' DEV'ESSERE COMUNICATA ALL'UFFICIO TRIBUTI; NON NE SONO TENUTI I GESTORI DI LOCAZIONI BREVI NEL CASO PROVVEDANO A CHIUDERE O SOSPENDERE IL CIR ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA REGIONE PIEMONTE.
Copertura geografica
Verbania
Accedere al servizio
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PROPRIETARI E INTERMEDIARI FINANZIARI:
I gestori di immobili utilizzati per locazioni brevi devono preventivamente richiedere il CIR* alla Regione Piemonte. *(vedi procedura richiesta CIR in allegati) La dichiarazione deve essere presentata on-line
Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Al fine di adempiere agli obblighi del Regolamento Comunale, gli intermediari immobiliari che riscuotono i canoni relativi alle locazioni brevi debbono presentare una dichiarazione.
Nuovi adempimenti in qualità di agenti contabili
La sentenza n. 22 del 22 settembre 2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti riconosce “la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva, che per conto del Comune, incassa, da coloro che vi alloggiano, l'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all'Ente locale.” Questo significa che gli agenti contabili, definiti ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come coloro “che hanno maneggio di denaro pubblico”, sono soggetti obbligati alla resa del conto della loro gestione perentoriamente entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Visualizza un breve tutorial per la presentazione delle comunicazioni mensili.
L'imposta di soggiorno nel Comune di Verbania è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26 settembre 2011 e decorre dal 1° gennaio 2012.
La prenotazione online va effettuata accedendo al link.
Il sistema genera un QR Code. Per poter accedere agli sportelli il QR Code deve essere portato con sé (anche su smartphone) e deve essere scansionato sotto il lettore “Elimina code” posizionato all’ingresso degli Uffici.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del sesto anno di età; b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; d) un soggetto (autista o capogruppo) ogni 20 persone appartenenti a gruppi organizzati;
L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al responsabile degli obblighi tributari, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.
Ravvedimento operoso
E’ possibile sanare i versamenti tardivi ricorrendo al ravvedimento operoso. Il pagamento va effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario dell'imposta aggiungendo nella causale di pagamento "Ravvedimento".
Rimborsi e Compensazioni
Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze previa autorizzazione dell'ufficio Tributi. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.