IMU - Imposta Municipale Propria

Come fare per calcolare e pagare l'IMU e conoscere le modalità di pagamento

Immagine: IMU
© tributi - tributi

Cos'è

L'IMU è l'Imposta Municipale Unica che viene applicata sugli immobili di proprietà e su cui sono istituiti diritti reali di godimento.

Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli

  • per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza.
  • per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
  • per terreno agricolo si intende un terreno adibito ad attività agricola (coltivazione, silvicoltura, allevamento di  animali, etc.)

Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30/07/2020, sono SOGGETTI PASSIVI dell'Imposta:

  • I proprietari o titolari del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati ed aree fabbricabili;
  • il genitore assegnatario in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti affidati allo stesso, a seguito di provvedimento del giudice, poiché titolare del diritto di abitazione sull'immobile assegnato;
  • il concessionario nel caso di concessione su area demaniale o fabbricati demaniali;
  • il locatario, anche per i fabbricati da costruire o in corso di costruzione, nei contratti di leasing (locazione finanziaria) a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, al quale sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune;
  • il curatore o il commissario liquidatore per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
  • il Trustee, poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
  • NON pagano l’imposta gli inquilini e i nudi proprietari.

ATTENZIONE: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

DEFINIZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Il trattamento agevolato spetta per un solo immobile, ovvero quello di dimora e residenza DI ENTRAMBI I CONIUGI.

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI
Le pertinenze sono individuabili nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore AFFIDATARIO dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almento uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.

TERRENI AGRICOLI - ESENZIONE

A partire dall'anno 2016 tutti i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Verbania sono nuovamente esenti.  La norma infatti dispone l'esenzione "per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati secondo i criteri della Circolare 14,06,1993, n. 9 del Ministero delle Finanze"

ACCONTO E SALDO

ALIQUOTE IMU 2024

ESTRATTO DELIBERA di Consiglio Comunale  nr. 6 del 29/01/2024

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2024.

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE

 

0,6%

detrazione Euro 200,00

ALTRI FABBRICATI 1,06%
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO RESIDENTI

0,76%

con abbattimento del 25% della base imponibile  (0,57%)

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO NON RESIDENTI

1,06%

con abbattimento del 25% della base imponibile (0,795%)

COMODATO AI PARENTI ENTRO IL 1° GRADO CON ESCLUSIONE A1-A8

1,04%

con abbattimento del 50% della base imponibile

IMMOBILI AD USO ABITATIVO PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

1,04%

con abbattimento del 50% della base imponibile 

IMMOBILI DI CATEGORIA D

1,06%

0,30% COMUNE 0,76% STATO

AREE EDIFICABILI 1,04%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1%
   

A chi si rivolge

Copertura geografica
Verbania

Accedere al servizio

L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili.

Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente.

Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

  • BASE IMPONIBILE
    (si veda apposita pagina informativa)
  • MESI DI POSSESSO
  • PERCENTUALE DI POSSESSO
  • ALIQUOTA DI RIFERIMENTO
    (si veda apposita pagina informativa)
  • DETRAZIONI SPETTANTI

Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, per il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare il conteggio in base ai mesi e considerare per ciascun mese la situazione che si è protratta per almeno 15 giorni.

L'IMU si calcola come segue:

IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE x MESI DI POSSESSO / 12 x PERCENTUALE DI POSSESSO / 100 x ALIQUOTA / 1000

Se il possesso riguarda l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante (nella misura massima di 200 euro di detrazione ordinaria) che si può calcolare come segue:

DETRAZIONE SPETTANTE =

 

DETRAZIONE ORDINARIA

 

/ NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE X MESI DI UTILIZZO / 12

 Periodo di possesso

L’IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 D.L. 201/2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 

160

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 

Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro

 

140

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

Es: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro

 

80

Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

Es: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro

 

65

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

Es: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 693.000,00 euro

 

55

Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Es: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l’Agenzia del Territorio, c.so Europa 30 Verbania, ovvero collegandosi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In  caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di  fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del  fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 per cento per: 

  • I fabbricati dichiarati di interesse storico-artistico, muniti di decreto di riconoscimento di interesse storico-artistico;
  • I fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per questa casistica si prega di leggere molto attentamente l’apposita pagina della sezione dedicata “Definizioni” ed l’art. 8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria.

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria disciplina l'applicazione della riduzione all'articolo 8. Se ne riporta il testo:

1) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili interessati da lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, ovvero immobili privi di utenze (gas, luce, acqua) od immobili il cui stato di degrado è correlabile al mero abbandono.

4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, l’agevolazione dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili, così come definite ai commi precedenti.

5) Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da idonea documentazione fotografica, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell’immobile ed il contestuale non utilizzo; l’ufficio Tributi si riserva di sottoporre a verifica di veridicità tutte le dichiarazioni presentate anche mediante sopralluogo, che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. In caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

6) L’agevolazione si applica solo dalla data della perizia, ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva nel caso ne sia accertato il diritto.

7) La cessazione della condizione d’inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione ministeriale di cui all’art. 13 sulla base delle modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

8) L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporterà la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

Portale tributi

Prtale per visualizzare la propria situazione tributaria con riferimento ai tributi IMU, TARI, TASI e procedere alla stampa dei modelli F24 e degli avvisi di pagamento TARI.

Attraverso il servizio "Tributi on line" senza recarsi allo sportello, il contribuente può visualizzare la propria situazione tributaria con riferimento ai tributi IMU, TARI, TASI e può procedere alla stampa dei modelli F24 e degli avvisi di pagamento TARI.

Calcolo IMU 2024

Simulatore per effettuare il calcolo IMU

Immagine: Calcolo IMU 2024
Autenticazione
Nessuna - accesso libero
SPID Livello 3
Dove recarsi
Ufficio Tributi
Orari al pubblico:
Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08 maggio

LUNEDI' SOLO SU PRENOTAZIONE; è possibile prenotare l'appuntamento allo sportello tramite il portale Prenotazione on-line

Lun
9:30 - 11:00 (su prenotazione)
Mar
9:00 - 11:30
Mer
9:00 - 11:30
Ven
9:00 - 11:30
Valido dal 01/10/2021
Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08 maggio

LUNEDI' SOLO SU PRENOTAZIONE; è possibile prenotare l'appuntamento allo sportello tramite il portale Prenotazione on-line

Lun
9:30 - 11:00 (su prenotazione)
Mar
9.00 - 11.30
Mer
9.00 - 11.30
Ven
9.00 - 11.30
Valido dal 01/01/2021
Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08 maggio

LUNEDI' SOLO SU PRENOTAZIONE; è possibile prenotare l'appuntamento allo sportello tramite il portale Prenotazione on-line

Lun
9:30 - 11:00 (su prenotazione)
Mar
9.00 - 11.30
Mer
9.00 - 11.30
Ven
9.00 - 11.30
Valido dal 01/01/2021

Ulteriori dettagli

Cosa serve

Documentazione da presentare

Si comunica che il termine "ordinatorio" per la presentazione della dichiarazione IMU 2024 (riferita all'anno 2023) è il 30 giugno 2024 (1° luglio considerato che il 30 giugno cade di domenica).

ATTENZIONE: ENTI NON COMMERCIALI:

Ai sensi del Decreto 24 aprile 2024 la dichiarazione IMU ENC dev'essere presentata ogni anno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Con riferimento all'anno 2023 la dichiarazione IMU ENC anno 2024 dev'essere presentata entro il 30 giugno 2024 (1° luglio considerato che il 30 giugno cade di domenica).

La dichiarazione IMU e IMU ENC dovrà essere redatta sul modello ministeriale approvato con Decreto 24 aprile 2024 pubblicato in G.U. Serie generale n. 112 del 15/05/24 Suppl.Ordinario n. 20. A tal proposito si allega:

-modelli dichiarativi;

-istruzioni per la compilazione;

-specifiche tecniche per la trasmissione telematica;

La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune (Ufficio Tributi o Ufficio Protocollo) o può essere inviata tramite il servizio postale o ancora può essere trasmessa in via telematica. L'obbligo di invio telematico è previsto per gli Enti non commerciali oltre che per i contribuenti che fruiscono dell'esenzione, introdotta a decorrere dall'anno d'imposta 2023, per gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia alle autorità competenti.

Modulistica

Costi e vincoli

COME PAGARE

ATTENZIONE
Si ricorda che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La parte eccedente l'aliquota dello 0,76 va versata al Comune. E' invece soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dai fabbricati D.

Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) può essere effettuato alternativamente utilizzando due modalità:

MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Verbania, attraverso il Calcolo IMU oppure da quello dell'  Agenzia delle Entrate . Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo.

QUOTA COMUNE 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3916  IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
QUOTA STATO 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui.

 PAGAMENTO DELL'IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

I soggetti passivi (italiani o stranieri) residenti all'estero, che non possono utilizzare l'F24, potranno, come specificato nel  Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ), effettuare un bonifico bancario a favore di COMUNE DI VERBANIA sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio con IBAN IT05 X056 9622 4000 0000 2401 X06 (codice BIC POSOIT22 - per alcuni paesi necessita aggiungere alla fine del BIC XXX).  Solo nel caso in cui l'oggetto dell'imposta sia un fabbricato di categoria catastale D, il bonifico dovrà essere effettuato come segue:

  • la quota di imposta calcolata al 7,6 per mille e riservata allo Stato dovrà essere versata mediante bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000;
  • la quota d'imposta eccedente il 7,6 per mille e riservata al Comune dovrà essere versata mediante un bonifico bancario a favore di COMUNE DI VERBANIA sul c/c presso la Banca Popolare di Sondrio con IBAN IT05 X056 9622 4000 0000 2401 X06 (codice BIC POSOIT22 - per alcuni paesi necessita aggiungere alla fine del BIC XXX).

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli presso l'Ufficio Tributi via F.lli Cervi 28921 Verbania via mail all'indirizzo: tributi@comune.verbania.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • La sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella  risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 ;
  • L'annualità di riferimento;
  • L'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Casi particolari

AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA
  •  Esclusione dall'imposta per l'abitazione principale e per le pertinenze della stessa (escluse quelle in categoria catastale A1 A8 A9)
    Le assimilazioni all'abitazione principale restano quelle definite per Legge e quelle assimilate per Regolamento Comunale, ovvero:
  •  per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
  •  Agevolazione d'imposta – Abitazioni concesse in comodato d 'uso per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categoria catastali A1, A8,A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione che : il comodatario la utilizzi come abitazione principale
  •  il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate 
  •  il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l''immobile concesso in comodato 
  •  ovvero, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categoria catastali A1, A8, A9.  

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al comodato, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo. 

  •  Agevolazione d'imposta – Per gli immobili locati a canone concordato Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6,  è ridotta al 75 per cento.

L'APPLICAZIONE A VERBANIA

Il  17 luglio 2018, in adeguamento a quanto disposto dal DM 16 gennaio 2017,  sono stati rinnovati i nuovi accordi sottoscritti dalle Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dalle Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative sul territorio del Comune di Verbania, che consentono di stipulare contratti di locazione a canoni inferiori a quelli di mercato calcolati in funzione della durata.

L'entità del canone "concordato" è determinata anche dalla collocazione e dalla caratteristica intrinseca di ogni singolo alloggio, ambedue individuabili con parametri e riferimenti contenuti nell'accordo citato.
 La durata dei contratti "concordati" può essere di anni 3+2, 4+2, 5+2 e 6+2.

I nuovi accordi, sottoscritti in data 17/07/2018, prevedono al fine di accedere alle agevolazioni fiscali previste in caso di registrazione di un contratto concordato, che lo stesso sia munito dell'attestazione di conformità rilasciata dalle parti firmatarie dell'accordo 

  •  Esenzione d'imposta – Per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati secondo i criteri della Circolare 14,06,1993, n. 9 del Ministero delle Finanze.
RAVVEDIMENTO

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “rav”.

Il Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, ha inserito l'articolo 10-bis, recante "Estensione del ravvedimento operoso", ha rimosso le limitazioni che l'art. 13 del D.Lgs. nr. 472/1997 poneva all'applicazione di tale istituto ai tributi locali.

A decorrere dal 1°gennaio 2020, i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità in materia di tributi locali avranno la possibilità di rimediare a tali situazioni anche se è trascorso più di un anno dalla violazione. Pertanto, le nuove disposizioni normative consentiranno di sanare posizioni debitorie risalenti  all'anno d'imposta non ancora decaduto in relazione alle attività di controllo dell'ente comunale, purché l'ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l'avviso di accertamento con cui gli notifica la violazione riscontrata. 

Ravvedimento Sprint

VERSAMENTO ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO

SANZIONE 0,1 % PER OGNI GIORNO FINO AL 15°

INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO

Ravvedimento Breve

VERSAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO

SANZIONE 1,50 %

INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO

Ravvedimento Intermedio

VERSAMENTO ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO

SANZIONE 1,67 %

INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO

Ravvedimento Ordinario

VERSAMENTO ENTRO L'ANNO DALLA SCADENZA DEL TRIBUTO

SANZIONI 3,75 %

INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO

Ravvedimento Ultrannuale

VERSAMENTO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MA ENTRO 2 ANNI

SANZIONE 4,28%

INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO

Ravvedimento Lungo

VERSAMENTO OLTRE 2 ANNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MA FINO A 5 ANNI

SANZIONE 5,00 %

INTERESSI CALCOLATI A GIORNI SOLO SUL TRIBUTO

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non si perfeziona.

(*)  Il saggio degli interessi legali

dal 01/01/2015 è pari a 0.5%

dal 01/01/2016 è pari a 0.2%

dal 01/01/2017 è pari a 0,10 %

dal 01/01/2018 è pari a 0,3 %

dal 01/01/2019 è pari a 0,8 %

dal 01/01/2020 è pari a 0,05%

dal 01/01/2021 è paria a 0,10%

dal 01/01/2022 è pari al 1,25%

dal 01/01/2023 è pari al 2,5%

dal 01/01/2024 è pari al 1,25%

Per maggiori informazioni, assistenza e casi eccezionali (diritti di abitazione, agevolazioni da locazione, ecc.) è sempre possibile rivolgersi all'ufficio Tributi.

Contatti

E-mail - supporto tecnico/specialistico:
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Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08 maggio

LUNEDI' SOLO SU PRENOTAZIONE; è possibile prenotare l'appuntamento allo sportello tramite il portale Prenotazione on-line

Lun
9:30 - 11:00 (su prenotazione)
Mar
9.00 - 11.30
Mer
9.00 - 11.30
Ven
9.00 - 11.30
Valido dal 01/01/2021
2° Dipartimento Risorse

Servizi Bilancio e contabilità, Controllo di gestione e società partecipate, Rapporti con la fondazione teatro “Il Maggiore”, Farmacia, Personale e organizzazione

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Ufficio Tributi

IMU, TARI, Imposta di soggiorno, Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria-occupazione suolo pubblico e mercatale.

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Procedure collegate all'esito

Attraverso il servizio "Tributi on line" senza recarsi allo sportello, il contribuente può visualizzare la propria situazione tributaria con riferimento ai tributi IMU, TARI, TASI e può procedere alla stampa dei modelli F24 e degli avvisi di pagamento TARI.

Ultimo aggiornamento:Giovedì, 23 Maggio 2024