Minori
Qualora il cambio di residenza/indirizzo preveda il trasferimento di minore e di un solo genitore è consigliabile allegare alla domanda una dichiarazione di assenso sottoscritta dall'altro genitore con fotocopia di un suo valido documento di riconoscimento.
L'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nell'abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990.
Titolo di occupazione
Il dichiarante deve indicare di occupare legalmente l'immobile e, in secondo luogo, barrando una delle caselle, individua la fattispecie di occupazione che lo riguarda. Anche la mancata compilazione di tale parte, o la mancata presentazione in allegato all'istanza di una documentazione comprovante il titolo abitativo, comporta l'irricevibilità dell'istanza stessa.
Conclusione del procedimento
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale, ecc.).
La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui segue l’invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l’iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista .
Per ulteriori informazioni è possibile inviare richieste all’indirizzo e-mail anagrafe@comune.verbania.it.
Attenzione: si ricorda che entro 60 giorni dalla data di trasferimento nel nuovo alloggio va presentata anche la Dichiarazione TARI all'ufficio Tributi, che si occuperà di annotare la variazione per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI).