Accesso civico generalizzato

Accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l’obbligo di pubblicazione.

Cos'è

Accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l’obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.L.gs. 33/2013.

Normativa di riferimento:Art. 5 comma 2 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. 

Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso di cui del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. ( deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 ANAC d'intesa Garante per la protezione dei dati )

Accedere al servizio

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata, l’istanza e può essere indirizzata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1) al Dipartimento/Settore che detiene i dati o i documenti e, per conoscenza, all'Ufficio Anticorruzione e trasparenza;

2) all'Ufficio Anticorruzione e trasparenza solo qualora il cittadino non conosca il settore che detiene gli atti richiesti.

Le risposte all’istanza di cui all’art. 5, comma 2, saranno date direttamente al cittadino dal Dipartimento/Settore competente che detiene gli atti e inviate per conoscenza anche all'Ufficio Anticorruzione e trasparenza. Laddove gli elementi richiesti coinvolgano più settori, il riscontro al cittadino sarà competenza di quello che detiene il provvedimento finale.

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione dei dati o dei documenti che si desidera richiedere.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto, unitamente alla copia del documento di identità e, salvo non venga consegnata al Dipartimento/ Settore che detiene i dati, deve essere presentata:

  •  a mezzo posta o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Verbania, Piazza Garibaldi n. 15 – 28921 VERBANIA. In tali casi la richiesta va sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  •  tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: istituzionale.verbania@legalmail.it
     In tali casi l'istanza va sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata e presentata unitamente alla copia del documento di identità;

Il Dipartimento/Settore competente è tenuto a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici per esprimersi.

Costi e vincoli

GRATUITO

Contatti

Telefono - segreteria:
0323 542235

Telefono - segreteria:
0323 542241

E-mail - segreteria:
segreteria@comune.verbania.it

PEC - segreteria:
istituzionale.verbania@legalmail.it

Periodo di chiusura
  • festa patronale: 08/05/2021
Lun
8.30 - 12.30, 14.00 - 17.00
Mar
8.30 - 12.30, 14.00 - 17.00
Mer
8.30 - 12.30
Gio
8.30 - 12.30, 14.00 - 17.00
Ven
8.30 - 12.30
Valido dal 01/02/2020
Ufficio Segreteria

Gestione compiti inerenti al funzionamento della Giunta e del Consiglio comunale.

Ulteriori dettagli

Ulteriori informazioni

Procedure collegate all'esito

Ritardo o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza,  che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico

Avverso la decisione Dirigente o, in caso di richiesta di riesame, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 oppure ricorso, da notificare anche al Comune, al Difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Si rinvia a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 14 Giugno 2023